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ERA ORA!

Posted by Administrator (admin) on Aug 25 2008 at 3:54 PM
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Obbligo di microchip e di iscrizione all’anagrafe canina per tutti i cani, responsabilità dei sindaci della registrazione degli animali rinvenuti sul territorio o ospitati in strutture di ricovero e rifugi convenzionati, divieto di vendere cuccioli di età inferiore ai due mesi. Sono questi i punti principali dell’ordinanza urgente fi rmata dal sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, contenente “misure per l’identifi cazione e la registrazione della popolazione canina”. L’ordinanza, ha spiegato il Ministero del Welfare in una nota, è stata pensata per “contrastare il fenomeno del randagismo e dell’abbandono dei cani”. “Lo scopo dell’ordinanza - spiega il ministero - è quello di assicurare l’uniforme applicazione sull’intero territorio nazionale della normativa sull’identifi cazione dei cani e la gestione dell’anagrafe canina. In particolare il provvedimento vieta la vendita dei cuccioli di età inferiore ai due mesi e dei cani che non siano stati identifi cati e registrati. Inoltre dispone che i proprietari o i detentori di cani provvedano, nel secondo mese di vita, alla loro identifi cazione e registrazione mediante l’applicazione di un microchip elettronico”.

L’OBBLIGO DEL MICROCHIP

“Per i cani di età superiore ai due mesi l’adempimento è obbligatorio entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Per quanto riguarda l’applicazione del microchip, essendo un atto medico - sottolinea il ministero - deve essere eff ettuata dai veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale”. Secondo quanto prevede l’ordinanza, i proprietari o i detentori di cani devono provvedere, nel secondo mese di vita, alla identifi cazione e alla registrazione mediante l’applicazione del microchip elettronico. Per i cani di età superiore ai due mesi l’adempimento è obbligatorio entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Essendo un atto medico, deve essere eff ettuata dai veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale. Contestualmente all’applicazione del microchip i veterinari devono effettuare la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

I COMPITI DEI SINDACI

Ai Comuni spetta il compito, invece, di identificare e registrare in anagrafe i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture convenzionate e i sindaci sono responsabili dell’osservanza di tali procedure. Al fine di eff ettuare controlli di prevenzione del randagismo i comuni dovranno dotare la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip. Per quanto riguarda i microchip, questi possono essere prodotti e commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dove gli viene assegnata una serie numerica di codici identificativi elettronici. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti.

L’ANAGRAFE CANINA

L’ordinanza prevede inoltre la definizione

– entro novanta giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza

– di un provvedimento del Ministero del Welfare da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni contenente le modalità per assicurare l’interoperatività tra la banca dati canina nazionale e le anagrafi canine regionali. Lo stesso provvedimento individuerà un unico documento di identificazione e registrazione dei cani, che dovrà essere adottato in sostituzione della certifi cazione attuale.

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